Per le vedove non invalide senza figli minorenni il reddito dell’attività lucrativa computato corrisponde almeno:
- 1 al doppio dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali delle persone sole secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a numero 1 LPC, fino al compimento del 40° anno di età;
- all’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 41° e il 50° anno di età;
- i due terzi dell’ammontare massimo destinato alla copertura dei bisogni vitali secondo la lettera a, tra il 51° e il 60° anno di età.