Se il beneficiario cede al fornitore di prestazioni l’importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale conformemente all’articolo 21a capoverso 3 LPC, la prestazione complementare annua è versata nell’ordine seguente:
- dapprima è versato all’assicuratore-malattie l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC;
- dalla prestazione complementare residua, al beneficiario è versato un importo corrispondente al massimo a quello spettantegli per le spese personali di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LPC;
- dopo i versamenti di cui alle lettere a e b, dalla prestazione complementare residua è versato al fornitore di prestazioni un importo corrispondente al massimo alla tassa giornaliera di cui all’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC;
- dopo i versamenti di cui alle lettere a–c, l’eventuale importo residuo è versato al beneficiario.