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Commenti: Art. 4 | Omnilex
Law
/
Art. 4
Art. 3a
Art. 5
Art. 4
831.301
OPC-AVS/AI
Federal Council Ordinance
1 gen 1971
Fonte originale
I redditi computabili dei due coniugi sono sommati. L’importo totale è ripartito per metà tra ciascuno di essi.
Le franchigie applicabili sono quelle previste per le coppie sposate.
Se soltanto uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale, l’articolo 11 capoverso 2 LPC è applicabile unicamente a questo coniuge.
Sono esclusi dalla somma e dalla ripartizione per metà:
le prestazioni dell’assicurazione malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni per il soggiorno in un istituto o in un ospedale;
gli assegni per grandi invalidi, se possono essere computati in virtù dell’articolo 15
b
;
il valore locativo dell’immobile abitato da uno dei coniugi;
il consumo della sostanza.
I redditi di cui al capoverso 4 sono imputati al coniuge al quale si riferiscono.
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OPC-AVS/AI · Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
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