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Commenti: Art. 42a | Omnilex
Law
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Art. 42a
Art. 42
Art. 42b
Art. 42a
831.301
OPC-AVS/AI
Federal Council Ordinance
1 gen 1971
Fonte originale
La Confederazione versa i seguenti importi forfettari per singolo caso:
210 franchi per i primi 2 500 casi;
135 franchi per i casi dal 2 501 al 15 000;
50 franchi per ogni ulteriore caso.
Se un Cantone ha affidato la fissazione e il pagamento delle prestazioni complementari a più di un servizio, i casi sono sommati.
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OPC-AVS/AI · Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
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