831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
Se nell’ambito della sua vigilanza (art. 55) constata ripetute violazioni di prescrizioni da parte di un organo esecutivo, l’Ufficio federale accorda a quest’ultimo un termine adeguato per l’eliminazione del difetto rilevato.
Se l’organo esecutivo non elimina il difetto entro questo termine, i sussidi federali per le spese amministrative sono ridotti con effetto dall’anno seguente.
La riduzione dei sussidi è applicata fino al momento in cui l’organo esecutivo dimostra di aver eliminato il difetto.
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