Delle prestazioni in denaro possono anche essere concesse agli invalidi bisognosi, non ammessi al beneficio di una rendita o un assegno per grandi invalidi dell’assicurazione per l’invalidità, che beneficeranno verosimilmente di una prestazione di questa assicurazione o a cui, a cagione dell’avvenuta integrazione o di una diminuzione del grado di invalidità, non può più essere accordata una tale prestazione.