831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
L’Ufficio federale controlla periodicamente presso gli organi centrali delle istituzioni di utilità pubblica se i sussidi federali sono stati adoperati conformemente alla legge federale. Esso può fare controlli complementari presso gli organi cantonali.
Sul risultato del controllo è steso un rapporto che è sottoposto, per parere, alle istituzioni di utilità pubblica.
Se appare che prescrizioni applicabili non sono state osservate, o lo furono erroneamente, l’Ufficio federale deve esigere che i difetti siano soppressi entro un congruo termine.
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