I Cantoni possono stipulare accordi con le istituzioni di utilità pubblica per coordinare l’attività di queste con quella degli organi cantonali che assegnano le prestazioni complementari.
Footnotes
Abrogati dalla cifra I dell’O dell’11 set. 2002, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3726). ↩
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