831.301OPC-AVS/AIFederal Council Ordinance1 gen 1971Fonte originale
La prestazione complementare annua per superstiti aventi diritto a una rendita è calcolata come segue:1
per gli aventi diritto che vivono in comunione domestica, la prestazione complementare è calcolata globalmente;
per gli aventi diritto che vivono separati, la prestazione complementare è calcolata individualmente;
In caso di calcolo proprio per orfani, è tenuto conto, oltre che di eventuali prestazioni per sostentamento accordate dal patrigno o dalla madrina, del reddito del padre o della madre nella misura in cui esso supera l’importo necessario al proprio sostentamento e a quello degli altri membri della famiglia a suo carico.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2961). ↩
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