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Art. 102cbis

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 102a ter capoverso 2 spettano le facoltà ivi menzionate;
  2. la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 102a quatercapoverso 1;
  3. i dati dell’Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;
  4. la registrazione dei dati e la procedura di cancellazione;
  5. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
  6. la collaborazione con i Cantoni.

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