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Art. 102d

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. Le autorità cantonali di protezione dei dati e l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) cooperano nell’ambito delle rispettive competenze.
  2. L’IFPDT esercita la vigilanza sul trattamento dei dati personali nell’ambito della cooperazione Dublino. Coordina l’attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.
  3. Per l’esecuzione dei suoi compiti coopera con il Responsabile europeo della protezione dei dati, per il quale funge da autorità nazionale di vigilanza.

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