Al fine di implementare un credito quadro per la migrazione, approvato in virtù dell’articolo 91 capoverso 7 in combinato disposto con l’articolo 113 o dell’articolo 93 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, il Consiglio federale può concludere trattati internazionali sul versamento di sussidi ad alcuni Stati membri dell’UE o a organizzazioni internazionali. Consulta previamente le Commissioni competenti.
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