È punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, se non si tratta di un crimine o di un delitto per il quale il CP1commina una pena più grave, chiunque:2
RS 311.0 . Nuovo termine giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 2329;FF 2013 5163). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 334 del Codice penale (RS 311.0 ) nella versione del DF del 13 dic. 2002 , in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745; 2007 5573;FF 2002 6087). ↩
Abrogato dall’all. n. 1 della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521;FF 2016 2471; 2013 2045). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU 2013 4375,5357;FF 2010 3889; 2011 6503). ↩
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