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Art. 24c

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. Se le esistenti strutture di alloggio non sono sufficienti, gli edifici e le infrastrutture militari della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale e senza procedura di approvazione dei piani per l’alloggio di richiedenti o per lo svolgimento di procedure d’asilo per al massimo tre anni, se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene alcuna modifica essenziale in relazione all’occupazione dell’infrastruttura o dell’edificio.
  2. Non sono provvedimenti edilizi rilevanti ai sensi del capoverso 1 in particolare:
    1. i lavori usuali di manutenzione agli edifici e alle infrastrutture;
    2. le trasformazioni edilizie di esigua entità;
    3. le installazioni di importanza secondaria quali gli impianti sanitari o i raccordi idraulici ed elettrici;
    4. le costruzioni mobiliari.
  3. Gli edifici o le infrastrutture di cui al capoverso 1 possono essere riutilizzati al più presto dopo un’interruzione di due anni, salvo che il Cantone e il Comune d’ubicazione accettino di rinunciare a un’interruzione; sono fatte salve le circostanze eccezionali di cui all’articolo 55.
  4. Dopo averli consultati, la Confederazione annuncia il cambiamento di destinazione al Cantone e al Comune d’ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell’alloggio.

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