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Art. 24d

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. I richiedenti l’asilo possono essere alloggiati in centri gestiti da un Cantone o da un Comune se non sono disponibili posti sufficienti nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24. Per l’alloggio nei centri comunali è necessario il consenso del Cantone d’ubicazione.
  2. Il Cantone o il Comune d’ubicazione:
    1. garantisce un alloggio, un’assistenza e un’occupazione adeguati;
    2. concede l’aiuto sociale o il soccorso d’emergenza;
    3. garantisce l’assistenza medica e l’istruzione scolastica di base per i bambini;
    4. adotta i provvedimenti di sicurezza necessari per garantire un esercizio ordinato.
  3. Il Cantone o il Comune d’ubicazione può delegare a terzi l’adempimento di tutti o parte dei compiti di cui al capoverso 2.
  4. La concessione dell’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.
  5. Sulla base di un accordo, la Confederazione versa al Cantone o al Comune d’ubicazione sussidi federali per l’indennizzo delle spese amministrative, delle spese per il personale e di altre spese sostenute nell’adempimento dei compiti di cui al capoverso 2. L’indennizzo è fissato a titolo forfettario. Eccezionalmente, i sussidi possono essere fissati in funzione delle spese effettive, in particolare per l’indennizzo di spese uniche.
  6. Le rimanenti disposizioni vigenti per i centri della Confederazione sono applicabili per analogia anche ai centri cantonali e comunali. Nei centri di cui al capoverso 1 si possono effettuare le stesse procedure svolte nei centri della Confederazione di cui all’articolo 24.

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