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Art. 25b

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. Per scongiurare un pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile, su ordine della SEM i richiedenti l’asilo possono essere temporaneamente trattenuti all’interno del centro della Confederazione, in un locale appositamente attrezzato, sorvegliato e chiuso, se:
    1. il fermo previsto è proporzionato allo scopo; e
    2. il richiedente l’asilo:
    1. mette in serio pericolo altre persone, 2. mette in serio pericolo sé stesso, o 3. minaccia di causare gravi danni materiali.
  2. All’atto del fermo di breve durata occorre informare le autorità di polizia competenti e, se del caso, gli altri organi responsabili. Il richiedente l’asilo può essere trattenuto fino all’arrivo dell’autorità di polizia competente o di un altro organo responsabile. Se entro due ore l’autorità di polizia competente o un altro organo responsabile non si presenta, il fermo di breve durata è interrotto.
  3. All’inizio del fermo di breve durata il richiedente l’asilo è perquisito da una persona dello stesso sesso e tutti gli oggetti pericolosi sono ritirati. Per tutta la durata del fermo di breve durata occorre monitorare il benessere del richiedente l’asilo.
  4. La SEM assicura che il personale incaricato di ordinare o eseguire il fermo di breve durata segua una formazione adeguata.
  5. Occorre tenere debito conto della protezione dei richiedenti l’asilo minorenni. È escluso l’ordine di fermo di breve durata nei confronti di bambini e minori che non hanno ancora compiuto 15 anni.

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