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Art. 25c

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. Ai fini dell’assistenza ai richiedenti l’asilo e della loro collocazione in un alloggio la SEM può delegare a terzi in particolare i seguenti compiti:
    1. accogliere, collocare e assistere i richiedenti l’asilo nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti;
    2. garantire le prestazioni di base riguardanti il vitto, l’igiene e l’abbigliamento, incluso l’acquisto dei beni e delle prestazioni necessari a tale scopo;
    3. trasmettere informazioni ai richiedenti l’asilo;
    4. occupare i richiedenti l’asilo;
    5. garantire le prestazioni mediche;
    6. applicare il regolamento interno;
    7. organizzare e svolgere il trasporto di persone;
    8. espletare attività amministrative, in particolare scambiare informazioni con i diversi partner.
  2. Per garantire la sicurezza e l’ordine nei centri della Confederazione e negli alloggi presso gli aeroporti, la SEM può delegare a terzi i seguenti compiti:
    1. assolvere le mansioni espletate allo sportello dei centri della Confederazione, in particolare il controllo delle entrate, delle uscite e dei visitatori;
    2. migliorare e favorire la coabitazione, in particolare per prevenire i conflitti;
    3. garantire la tranquillità, l’ordine e la sicurezza all’interno e all’esterno dei centri della Confederazione e degli alloggi presso gli aeroporti, in particolare perquisendo persone e oggetti, prevenendo pericoli, sorvegliando e controllando gli spazi interni ed esterni;
    4. supportare l’esecuzione di misure disciplinari secondo l’articolo 25a e del fermo di breve durata secondo l’articolo 25b , in particolare per scortare, sorvegliare e accompagnare i richiedenti l’asilo;
    5. espletare attività amministrative.
  3. I terzi ai quali sono delegati compiti di cui al capoverso 2 garantiscono, attraverso misure adeguate in termini di reclutamento, formazione e controllo dei propri collaboratori, che i compiti delegati siano svolti in modo appropriato e corretto. Le imprese di sicurezza private devono inoltre disporre di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.
  4. La SEM definisce standard qualitativi per le prestazioni in materia di assistenza e sicurezza. Esercita la vigilanza sui terzi incaricati e svolge controlli di qualità periodici.
  5. La SEM assicura che i collaboratori dei terzi incaricati seguano una formazione adeguata per lavorare con i richiedenti l’asilo.
  6. Il ricorso alla coercizione di polizia e a misure di polizia è retto dalla LCoe1. Ai collaboratori dei terzi incaricati è vietato l’impiego di armi.
  7. La SEM delega i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 sulla base di un contratto e indennizza i terzi incaricati secondo il capoverso 2 per le spese amministrative e di personale nonché per le altre spese da questi sostenute per adempiere i compiti.
  8. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.

Footnotes

  1. RS 364

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