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Art. 25e

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può emanare disposizioni esecutive concernenti segnatamente:

  1. la perquisizione;
  2. i programmi d’occupazione;
  3. il diritto di visita;
  4. le uscite;
  5. i contenuti di base della formazione dei collaboratori nel settore della sicurezza;
  6. le fattispecie di un’infrazione disciplinare, le misure disciplinari e la procedura disciplinare;
  7. la salvaguardia degli interessi dei richiedenti l’asilo minorenni, in particolare la priorità di misure pedagogiche.

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