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Art. 25d

142.31LAsiFederal Act1 ott 1999Fonte originale
  1. La Confederazione può concordare con il Cantone in cui è ubicato un centro della Confederazione o un alloggio presso l’aeroporto o che ha la responsabilità per un aeroporto che le competenti autorità di polizia cantonali garantiscano la sicurezza e l’ordine (art. 25 cpv. 1 lett. c) nel centro o nell’alloggio in questione.
  2. La SEM rimane responsabile di ordinare le misure disciplinari secondo l’articolo 25a e il fermo di breve durata secondo l’articolo 25b .
  3. L’articolo 9 si applica per analogia alle perquisizioni. Il ricorso alla coercizione di polizia e a misure di polizia è retto dalla LCoe1.
  4. Sulla base di un contratto, la Confederazione indennizza il Cantone per le spese amministrative e di personale nonché per le altre spese da questo sostenute per adempiere i compiti di cui al capoverso 1. L’indennità è definita su base forfettaria. In via eccezionale possono essere fissati contributi commisurati alle spese sostenute, in particolare per compensare costi una tantum.

Footnotes

  1. RS 364

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