Per la costruzione, l’ampliamento e il rinnovamento di impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani accentrata. Provvedono affinché i Comuni interessati siano coinvolti tempestivamente nella procedura.
Sempre che il diritto cantonale non preveda altrimenti, l’approvazione è subordinata all’accordo dei Comuni di ubicazione.
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura cantonale di approvazione dei piani, i Cantoni possono disciplinare la procedura per via di ordinanza. Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale, si applicano per analogia a titolo di diritto cantonale gli articoli 16−17 della legge del 24 giugno 19021sugli impianti elettrici.
Nell’ambito dell’approvazione dei piani:
è stabilito l’uso ammissibile del suolo;
sono rilasciate le autorizzazioni e conferiti i diritti di espropriazione di competenza dei Cantoni e dei Comuni necessari per la costruzione, l’ampliamento o il rinnovamento dell’impianto;
è disciplinato l’allacciamento e sono stabilite le necessarie aree di cantiere;
per gli impianti eolici, sono stabilite le dimensioni che il modello scelto deve rispettare al momento del passaggio in giudicato dell’autorizzazione; l’impatto degli impianti è valutato sulla base dei parametri massimi ed è documentato sotto il profilo geometrico, energetico ed ecologico.
Il Governo cantonale è competente per l’approvazione dei piani. Può affidare tale compito a un servizio amministrativo cantonale.
Una volta in possesso della documentazione completa relativa alla domanda, l’autorità competente per l’approvazione dei piani decide entro 180 giorni.
L’articolo 14 capoverso 3 si applica per analogia.
Gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 la cui produzione di energia cessa definitivamente sono smantellati. L’autorità competente per l’approvazione dei piani decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore.
Per gli impianti la cui ubicazione è pianificata sul territorio di più Cantoni (impianti intercantonali), i Cantoni interessati possono designare un Cantone coordinatore; quest’ultimo è designato di comune accordo dai Cantoni interessati. Esso approva i piani per l’intero impianto secondo la procedura accentrata. La procedura è retta dalle disposizioni del Cantone coordinatore.