A livello cantonale, il ricorso contro i seguenti piani e decisioni è ammissibile soltanto dinanzi al tribunale cantonale superiore ai sensi dell’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale (LTF):
approvazioni dei piani secondo l’articolo 14a concernenti impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1;
piani di utilizzazione, nonché decisioni relative ad autorizzazioni e concessioni di centrali idroelettriche di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1.
La decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.
Se ha omesso di fare valere censure ammissibili contro un piano di utilizzazione avente carattere di decisione o se tali censure sono state definitivamente respinte, chi è legittimato a ricorrere non può più sollevare le stesse censure nella procedura di autorizzazione edilizia.
Può interporre ricorso dinanzi al tribunale cantonale superiore e al Tribunale federale soltanto chi ha diritto di adire il Tribunale federale conformemente all’articolo 89 LTF. Hanno diritto di ricorrere anche i Cantoni e Comuni interessati (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF).
Il ricorrente non può invocare l’inopportunità.
Per quanto possibile, i tribunali decidono nel merito ed entro 180 giorni dalla chiusura dello scambio di scritti.
Se non decide nel merito e rinvia eccezionalmente la causa all’autorità inferiore, nella sua decisione il Tribunale federale esamina tutte le censure giuridicamente fondate che possono essere determinanti per l’esito della controversia.