La Confederazione può vendere a prezzi di mercato l’elettricità e altre energie di rete, prodotte per soddisfare il fabbisogno di energia delle proprie unità amministrative, se non le può utilizzare direttamente.
Il DATEC limita tali vendite se i prezzi di mercato ne verrebbero influenzati in modo considerevole.
Il Consiglio federale disciplina l’utilizzo delle garanzie di origine rilasciate per la produzione di energia e dei ricavi conseguiti dalla vendita dell’energia.
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