Per i seguenti nuovi impianti per la produzione di elettricità generata da energie rinnovabili, come pure in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di siffatti impianti secondo quanto indicato qui appresso, è possibile beneficiare di premi di mercato fluttuanti conformemente alle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36):
nuovi impianti idroelettrici con una potenza di almeno 1 MW;
ampliamento o rinnovamento considerevole di impianti idroelettrici che, dopo l’ampliamento o il rinnovamento, hanno una potenza di almeno 300 kW;
impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW;
impianti eolici;
impianti a biomassa.
Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo l’entrata in vigore della modifica del 29 settembre 2023 della presente legge.
Non sussiste alcun diritto a beneficiare di premi di mercato fluttuanti per:
impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d’incenerimento dei rifiuti);
forni per l’incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili;
impianti idroelettrici destinati prevalentemente al pompaggio-turbinaggio; il Consiglio federale può prevedere eccezioni se vi è la necessità comprovata di disporre di ulteriori capacità di accumulazione al fine di integrare le energie rinnovabili.
Le eccezioni ai limiti inferiori di potenza nel caso di impianti idroelettrici (cpv. 1 lett. a e b) sono rette dall’articolo 26 capoversi 4 e 5.
Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli, in particolare:
la procedura di presentazione delle domande;
la durata della rimunerazione;
le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo applicabili agli impianti a biomassa;
l’estinzione anticipata del diritto di beneficiare di premi di mercato fluttuanti;
l’uscita dal sistema dei premi di mercato fluttuanti;
la ridistribuzione contabile dell’elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell’ambito dell’articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione che vi è connesso.
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