Per gli impianti a biomassa è possibile beneficiare di un contributo alle spese d’esercizio, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).
Il contributo alle spese d’esercizio è stabilito deducendo il prezzo di mercato di riferimento dall’importo del contributo ed è versato per chilowattora di elettricità immessa in rete.
Il Consiglio federale fissa l’importo del contributo per categoria e classe di potenza; a tal fine si basa sulle spese d’esercizio degli impianti di riferimento e tiene conto di possibili ricavi. L’importo del contributo può essere adeguato alle circostanze.
Il Consiglio federale può inoltre prevedere in particolare:
esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
gli importi massimi dei contributi;
l’esclusione di impianti le cui spese d’esercizio possono essere coperte in altro modo.
Non è possibile beneficiare di un contributo alle spese d’esercizio per:
impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d’incenerimento dei rifiuti);
forni per l’incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
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