La Confederazione e i Cantoni coordinano la loro politica energetica tenendo conto degli sforzi dell’economia e dei Comuni.
La Confederazione e, nell’ambito delle loro competenze, i Cantoni e i Comuni collaborano per l’esecuzione della presente legge con le organizzazioni economiche.
Prima di emanare disposizioni d’esecuzione esaminano le misure volontarie prese dall’economia. Per quanto possibile e necessario, riprendono in tutto o in parte nel diritto d’esecuzione gli accordi già conclusi.
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