Nelle infrastrutture dell’Amministrazione federale e delle imprese parastatali della Confederazione, le superfici che si prestano a tale scopo devono essere equipaggiate per produrre energia solare. Le superfici che non sono utilizzate a tale scopo sono messe a disposizione di organizzazioni o imprese private, oppure di privati.
Il Consiglio federale disciplina le eccezioni, in particolare per i casi in cui l’installazione di un impianto solare:
violi altre prescrizioni di diritto pubblico;
non sia tecnicamente possibile; o
sia sproporzionata dal punto di vista economico.
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