La Confederazione può promuovere le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 mediante contributi globali annui ai Cantoni o aiuti finanziari per progetti individuali. Per progetti individuali volti ad attuare le misure di cui all’articolo 50 concede aiuti finanziari soltanto in casi eccezionali, in particolare se il progetto individuale:
ha un’importanza esemplare; o
fa parte di un programma della Confederazione volto a promuovere l’introduzione sul mercato di nuove tecnologie.
Le misure di cui agli articoli 47, 48 e 50 possono essere finanziate nell’ambito dei contributi globali di cui all’articolo 34 della legge del 23 dicembre 20111sul CO2, sempre che le condizioni ivi previste siano adempiute.
La promozione di cui all’articolo 49 capoverso 1 è retta, anche per progetti individuali, dalla legge federale del 14 dicembre 20122sulla promozione della ricerca e dell’innovazione.
Il sostegno di cui all’articolo 49 capoverso 2 è concesso sotto forma di aiuti finanziari secondo l’articolo 53.