Le informazioni, i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per la verifica e il monitoraggio di cui all’articolo 55 nonché per valutazioni statistiche sono forniti all’UFE, su richiesta, da:1
Il Consiglio federale stabilisce le informazioni e i dati necessari.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 56 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939). ↩