La riscossione di emolumenti è retta dall’articolo 46a della legge del 21 marzo 19971sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il Consiglio federale prevede emolumenti segnatamente per prestazioni in rapporto con il rimborso del supplemento rete di cui agli articoli 39–43 della presente legge.
Il Consiglio federale può inoltre prevedere emolumenti per verifiche e controlli.
Sono esenti da emolumenti in particolare le attività d’informazione e di consulenza dell’UFE di cui all’articolo 47 capoverso 1.