L’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 è competente per l’esecuzione negli ambiti seguenti:
le garanzie di origine (art. 9);
il sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (art. 19);
la rimunerazione per l’immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
il rimborso delle spese1supplementari derivanti da contratti di cui all’articolo 73 capoverso 4;
altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l’impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di origine.
L’organo d’esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.
In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l’organo d’esecuzione decide d’intesa con l’UFE.
Footnotes
Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl;RS 171.10 ). ↩
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