I servizi della Confederazione competenti per i singoli compiti possono coinvolgere terzi in particolare per attività in rapporto con:
il premio di mercato per l’elettricità proveniente da grandi impianti idroelettrici (art. 30);
il rimborso del supplemento rete (art. 39–43);
l’attuazione di strumenti di economia di mercato (art. 44 cpv. 2);
l’elaborazione di convenzioni sugli obiettivi (art. 46);
la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di programmi volti a promuovere l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia nonché l’impiego delle energie indigene e delle energie rinnovabili (art. 47, 48 e 50).
I terzi coinvolti possono essere autorizzati a riscuotere emolumenti a proprio favore per le attività svolte nell’ambito dei compiti d’esecuzione. Il Consiglio federale emana disposizioni in materia di emolumenti.
La Confederazione conclude con i terzi coinvolti un mandato di prestazioni. In esso vanno stabiliti in particolare:
il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dai terzi;
le modalità relative ai rapporti periodici, ai controlli di qualità, alla stesura del preventivo e alla contabilità;
l’eventuale riscossione di emolumenti.
Per i compiti loro affidati, i terzi coinvolti sottostanno alla vigilanza della Confederazione.
L’UFE può far capo a terzi per compiti di verifica, controllo e vigilanza.
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