Agli impianti eolici d’interesse nazionale con un piano di utilizzazione emanato dal Comune e passato in giudicato si applicano, fino a quando in Svizzera la potenza installata supplementare complessiva di tali impianti rispetto al 2021 non è pari a 600 MW, le condizioni seguenti:
il Cantone è competente per il rilascio dell’autorizzazione edilizia e delle autorizzazioni di competenza cantonale a essa necessariamente connesse;
le decisioni concernenti l’autorizzazione edilizia e le altre autorizzazioni di cui alla lettera a sono impugnabili mediante ricorso soltanto al tribunale cantonale superiore conformemente all’articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20051sul Tribunale federale;
la decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso al Tribunale federale soltanto se si pone una questione di diritto d’importanza fondamentale;
le autorità di grado superiore giudicano entro un congruo termine e, per quanto possibile, nel merito.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui vi sia un piano di utilizzazione emanato dal Cantone e passato in giudicato, se:
la competenza cantonale è prevista da un atto normativo sottostante a referendum;
tale atto normativo è stato adottato prima dell’entrata in vigore del presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande e ai ricorsi pendenti al momento della sua entrata in vigore. Il richiedente può esigere che l’autorità precedentemente competente giudichi la domanda o il ricorso.
Il presente articolo rimane applicabile alle domande depositate pubblicamente prima del raggiungimento dell’obiettivo di cui al capoverso 1, nonché alle eventuali procedure di ricorso, anche dopo il raggiungimento di tale obiettivo.