Se imprese od organizzazioni del settore del gas sono tenute ad adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento di gas sulla base della legge del 17 giugno 20161sull’approvvigionamento del Paese, i rispettivi costi sono considerati costi computabili della rete di trasporto che i gestori di quest’ultima possono ripercuotere in modo non discriminatorio sui consumatori finali.
L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese decide in merito all’adeguatezza dei costi computati.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni:
sulla ripartizione dei costi tra i gestori della rete di trasporto e sulla loro ulteriore ripercussione sui consumatori finali;
sull’indicazione trasparente dei costi nel corrispettivo per l’utilizzazione della rete.