Per gli edifici e gli impianti minori che si trovano all’interno del perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, il permesso di costruzione può essere concesso se l’allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l’eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo soddisfacente. Prima di accordare il permesso, l’autorità sente l’ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque.
Il Consiglio federale può precisare le condizioni.
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