Il prelievo può essere autorizzato se:
- le esigenze di cui agli articoli 31 a 35 sono soddisfatte;
- insieme agli altri prelievi, dal corso d’acqua vengono tolti al massimo il 20 per cento della portata Q
347e non più di 1000 l/s, o
- destinato all’approvvigionamento in acqua potabile, non supera 80 l/s in media all’anno per l’acqua di sorgente o 100 l/s per l’acqua di falda.