Le autorità federali e cantonali possono procedere a rilevamenti sulle acque private e pubbliche. Possono predisporre le installazioni necessarie a tale scopo e procedere al controllo degli impianti. I proprietari di fondi e i detentori degli impianti devono permettere l’accesso alle persone incaricate dell’esecuzione di questi compiti e fornire loro le informazioni necessarie.
Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e comitati tecnici sono tenuti al segreto d’ufficio.