La Confederazione procede a rilevamenti di interesse nazionale su:
le condizioni idrologiche;
la qualità delle acque superficiali e sotterranee;
l’approvvigionamento in acqua potabile;
altri aspetti della protezione delle acque.
Essa può contribuire finanziariamente allo sviluppo degli impianti e dei procedimenti atti a migliorare lo stato della tecnica nell’interesse generale della salvaguardia delle acque, segnatamente con misure alla fonte.
Essa mette a disposizione degli interessati i dati raccolti e le relative valutazioni.
Il Consiglio federale disciplina l’esecuzione e la valutazione dei rilevamenti.
I servizi federali competenti emanano istruzioni tecniche e prestano consulenza ai servizi incaricati dei rilevamenti. Essi possono, verso pagamento, eseguire lavori idrologici per conto di terzi o mettere a disposizione le apparecchiature per tali lavori.
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