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Art. 60b

814.20LPAcFederal Act1 nov 1992Fonte originale
  1. La Confederazione riscuote dai detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico una tassa per finanziare l’indennità per le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce di cui all’articolo 61a , comprese le spese di esecuzione della Confederazione.
  2. I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno preso misure secondo l’articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell’anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa a partire dall’anno civile successivo.
  3. La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L’aliquota della tassa ammonta al massimo a 9 franchi all’anno per abitante.
  4. Il Consiglio federale stabilisce l’aliquota della tassa in base ai costi previsti e disciplina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2040.
  5. I detentori delle stazioni accollano la tassa a chi ha reso necessarie le misure.

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