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Art. 67a

814.20LPAcFederal Act1 nov 1992Fonte originale
  1. L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 92 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197;FF 2001 3764).

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