I locali, i posti di lavoro e i passaggi all’interno e all’esterno degli edifici devono essere illuminati in modo che la sicurezza e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo.1
Se la sicurezza lo esige, dev’essere disponibile un impianto d’illuminazione d’emergenza, indipendente dalla rete.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° apr. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 1091). ↩
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