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Commenti: Art. 40 | Omnilex
Law
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Art. 40
Art. 39
Art. 41
Art. 40
832.30
OPI
Federal Council Ordinance
1 gen 1984
Fonte originale
I dispositivi d’allarme e le attrezzature d’estinzione devono essere facilmente accessibili, visibilmente segnalati come tali e pronti all’uso.
I lavoratori devono essere istruiti ad intervalli adeguati, di regola durante il tempo di lavoro, sul comportamento in caso d’incendio.
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OPI · Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
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