L’INSAI e gli altri assicuratori gestiscono un’istituzione di diritto privato chiamata «Ufficio svizzero di prevenzione degli infortuni» (upi) il cui campo d’attività si estende a tutto il territorio nazionale.1
L’upi promuove la prevenzione degli infortuni non professionali, in particolare degli infortuni nella circolazione stradale, nello sport e nell’economia domestica:2
informando il pubblico dei pericoli d’infortunio;
consigliando altre organizzazioni che s’occupano della prevenzione degli infortuni non professionali.
Collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni con scopi analoghi e coordina gli sforzi compiuti in questo settore.
L’upi presenta annualmente al Consiglio federale, entro la fine di luglio, un rapporto sull’attività svolta durante l’anno precedente a carico del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF). Il rapporto è reso accessibile al pubblico.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
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