Se un datore di lavoro non dà seguito ad una decisione esecutiva, l’organo d’esecuzione competente può, se necessario con l’aiuto dell’autorità cantonale (art. 68), prendere i provvedimenti necessari per il ripristino della consonanza con la legge (art. 41 della LF del 20 dic. 19681sulla procedura amministrativa; questi provvedimenti possono essere cumulati con un aumento di premio.
Se la vita o la salute dei lavoratori è direttamente e seriamente minacciata, l’organo d’esecuzione competente chiede all’autorità cantonale (art. 68) di adottare le misure provvisionali previste nell’articolo 86 capoverso 2 della legge. L’autorità cantonale informa l’organo d’esecuzione competente sulle misure adottate.