Il datore di lavoro deve annunciare all’INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l’entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L’INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d’entrata. L’INSAI può autorizzare deroghe all’obbligo d’annunciare i nuovi lavoratori.
I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell’INSAI.
I lavoratori chiamati a svolgere lavori in condizioni di sovrappressione quali lavori di costruzione in aria compressa e lavori in immersione devono immediatamente essere annunciati. La visita d’entrata deve aver luogo prima dell’entrata in servizio. Il lavoratore non deve essere occupato in tali lavori prima che la Suva si sia pronunciata in merito.1
L’INSAI può anche fare effettuare visite d’entrata prima dell’inizio dei lavori per altre attività e esposizioni o effettuarle esso stesso, se lavori di corta durata possono già mettere in pericolo il lavoratore o se la decisione sulla sua idoneità è rilevante per continuare la formazione del lavoratore.2
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 61 dell’O del 15 apr. 2015 sulla sicurezza dei lavoratori nei lavori in condizioni di sovrappressione, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1187). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 1° giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1993 (RU 1993 1895). ↩
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