La decisione, se accerta l’idoneità, è valida sino alla data o sino alla scadenza del termine stabiliti per una nuova visita di controllo (art. 73). La validità cessa però in anticipo se nel frattempo l’idoneità è messa in dubbio in seguito a sintomi di malattia o ad infortunio.1In questo caso, il datore di lavoro deve informare l’INSAI.
Se la decisione accerta un’idoneità condizionale, il lavoratore deve rispettare le condizioni impostegli per proteggere la salute.
Se la decisione accerta un’inidoneità temporanea o permanente, il lavoratore non deve iniziare il lavoro pericoloso o deve attendere la scadenza del termine stabilito.2Se è già assegnato a un lavoro di siffatto genere, deve abbandonarlo nel termine stabilito dall’INSAI.
Il datore di lavoro è solidalmente responsabile dell’esecuzione della decisione.
Footnotes
Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
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