Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 87 LAINF) copre le spese seguenti:
1. l’attività che svolge, in virtù della presente ordinanza e di altre prescrizioni di diritto federale, nel campo della sicurezza sul lavoro;
2. la segreteria della commissione di coordinamento;
3. la gestione del premio supplementare per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
c.1 le spese delle organizzazioni specializzate (art. 51) per l’attività svolta nel campo della sicurezza sul lavoro, in virtù del contratto con l’lNSAI;
d. le spese della commissione di coordinamento;
e. le spese degli assicuratori per l’esecuzione di mandati speciali della commissione di coordinamento;
f.2 le spese degli organi d’esecuzione per l’applicazione della legge federale del 12 giugno 20093sulla sicurezza dei prodotti nell’ambito della sicurezza sul lavoro.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
Introdotta dal n. II1 dell’O del 27 mar. 2002 (RU 2002 853). Nuovo testo giusta il n. II 9 dell’all. 4 all’O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2583). ↩
RS 930.11 ↩
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