Gli organi esecutivi presentano trimestralmente alla commissione di coordinamento un conteggio sulle loro spese corredato dei giustificativi.
Se i conteggi non sollevano obiezione alcuna, gli organi esecutivi interessati sono indennizzati conformemente all’ordinamento delle indennità (art. 54).
La commissione di coordinamento può procedere da sé alla revisione dei conteggi degli organi esecutivi oppure farli esaminare da un organo di revisione.
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