Il premio supplementare per la prevenzione degli infortuni non professionali (art. 88 cpv. 2 LAINF) deve essere calcolato in modo da consentire agli assicuratori partecipanti alla gestione dell’assicurazione contro gli infortuni il pagamento almeno della loro quota parte annua all’upi (art. 59).1
L’INSAI e gli altri assicuratori presentano al Consiglio federale proposte concernenti l’entità del premio supplementare. Il Consiglio federale consulta le organizzazioni interessate.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1393). ↩
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