Se il contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge prima che sia nota all’autorità competente, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti, a condizione che:
1 aiuti l’autorità, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui, a determinare l’ammontare dell’imposta dovuta o da restituire; e
si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta o da restituire.
Se un non contribuente denuncia spontaneamente un’infrazione alla presente legge da lui commessa o cui ha partecipato, si prescinde dall’aprire un procedimento penale nei suoi confronti.
L’autodenuncia di una persona giuridica dev’essere presentata dai suoi organi o rappresentanti. La loro responsabilità solidale secondo l’articolo 12 capoverso 3 DPA2decade e non si procede penalmente nei loro confronti.
Una correzione del rendiconto secondo l’articolo 72 capoverso 2 è considerata autodenuncia.