Il Consiglio federale può istituire un organo consultivo composto di rappresentanti dei contribuenti, dei Cantoni, degli ambienti scientifici, degli operatori fiscali e dei consumatori.1
L’organo consultivo esamina le conseguenze degli adeguamenti della presente legge, delle sue disposizioni di esecuzione e delle prassi per i contribuenti e l’economia.
L’organo consultivo esprime un parere sui progetti e può formulare autonomamente raccomandazioni per eventuali modifiche.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575;FF 2015 2161). ↩
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